Norme sulla V.I.A.: novità sugli screening regionali
Sulla GU n. 192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72, è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.».
Tra le varie modifiche ed integrazioni apportate alle norme ambientali, di particolare importanza si rivela quella relativa agli “screening” per la Valutazione d’Impatto Ambientale”
L’articolo 15 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170 ) modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del D.Lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086.
Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di “progetto”; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l’accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.
Nuova definizione di progetto (lettere a) e b) del comma 1)
Il comma 1, lettera a), novella, integrandola, la definizione di “progetto”
contenuta nell’art. 5, comma 1, lettere g)[1] e h)[2], del D.Lgs. 152/2006, trasponendo integralmente la definizione recata dall’art. 1, paragrafo 2, lett. a), della direttiva 2011/92/UE.
La nuova definizione di "progetto" fa riferimento alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Inoltre, in relazione alla vigente formulazione della norma, si precisa che:
• per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'art. 93, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
• negli altri casi, il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale.
Progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (“screening") (lettere c), d) ed e) del comma 1; commi 2, 3 e 4)
Con le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art.15 della nuova legge vengono introdotte nuove disposizioni, sostitutive di quelle introdotte dall’art. 23 della L. 97/2013, al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata, principalmente, per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE.
La Procedura di infrazione
Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 - come modificato dal D.Lgs. 4/2008.
La procedura di infrazione, era stata avviata il 14 aprile 2009 con l’invio all’Italia di una lettera di messa in mora, che considerava non orrettamente recepite le disposizioni relative alla disciplina del c.d. screening o verifica di assoggettabilità a VIA, come definita dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 della direttiva, in combinato disposto con gli allegati I e II (elenco dei progetti cui si applica la direttiva) e III (criteri di selezione dei progetti cui si applica la procedura di screening) 14 .
L’articolo 4, della direttiva VIA prevede che:
. paragrafo 1: i progetti elencati nell'allegato I siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva stessa;
. paragrafo 2: per i progetti elencati nell’allegato II della direttiva gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a VIA mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri;
. paragrafo 3: gli Stati membri tengono conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2.
Secondo la Commissione, “la legislazione italiana (allegati II, III, o IV del D.Lgs. 152/2006 modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all’allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull’ambiente. ”
Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l’obbligo di prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva (art 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale.”
La disciplina comunitaria sullo SCREENING
Il paragrafo 2 dell’art. 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell’allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri.
Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell’allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.
L’art. 4, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall’allegato III della direttiva.
Al riguardo la Commissione europea, nell’ambito della richiamata procedura d’infrazione, ritiene che la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la “dimensione del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”, ) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva.
Con riferimento ai citati criteri presi in considerazione dalla normativa italiana, l’esame delle vigenti (prima della legge 116/2014) disposizioni del d.lgs. 152/2006 evidenziava che:
• i progetti sottoposti a screening, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sono in linea di massima gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l’allegato IV contempla sovente delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, escludendo quindi dalla stessa i progetti sotto-soglia[3];
• l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per i progetti di cui all'allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la fase di screening sia bypassata e si proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale[4];
• l’art. 6, comma 9[5], prevedeva, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non l’obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste alcuna garanzia che le soglie fissate dal D.Lgs. 152/2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell’Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.
LE MODIFICHE ALLA NORMA NAZIONALE: LA L.116 DI CONVERSIONE DEL D.L. N.91 DEL 2014
Le disposizioni di cui all’art.15 del in esame hanno delegificato l’individuazione delle soglie e dei criteri, che viene demandata ad un decreto ministeriale (il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Il testo dell’art.15 dispone che «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.
Ai sensi del comma 4 le modifiche introdotte dalla lettera c) si applicheranno solo a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. Ambiente previsto dalla seguente lettera d).
La lettera d) del comma 1 integra, infatti, il disposto dell’art. 6, comma 7, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che, per i progetti elencati nell’allegato IV, siano emanate con D.M. Ambiente (d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni), disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell’allegato IV per l’assoggettamento alla procedura di screening, sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato V.
Nell'articolo 6, il comma 9 , del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dall’art.15 della legge in esame dispone ora:
«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;.
Si tratta di una disposizione transitoria che significa che le modifiche alla soglie dell'allegato IV entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, previsto dal comma 7, lettera c) nel testo novellato.
Il ministero dell’Ambiente ha tempo fino al 22 settembre 2014 per pubblicare il decreto che supera le non conformità al diritto comunitario dei criteri adottati per sottoporre a screening i progetti elencati nell'allegato IV.
Il comma terzo dell’art.15 contiene una disposizione transitoria che significa che le disposizioni in base alle quali “Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale” non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente cit. .
Il citato comma 8 prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all'interno di aree naturali protette.
Lo stesso comma prevede che le medesime riduzioni si applichino anche per i progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
ALTRE MODIFICHE DI CUI ALLA L.116 DEL 2014
Pubblicità delle procedure di VIA e VAS (lettere f), g), h), i) ed l) del comma 1)
Le lettere da f) ad l) del comma 1 dell’art.15 del D.L. introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all’accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.
In particolare, la lettera f) riscrive il comma 5 dell’art. 12 del citato decreto al fine di prevedere la pubblicazione integrale sul sito web dell'Autorità competente del risultato (comprensivo delle motivazioni) della verifica di assoggettabilità a VAS.
La lettera g) riscrive il comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 precisando che la pubblicazione della decisione finale della procedura di VAS (nonché delle altre informazioni contemplate dall’art. 17: parere dell’autorità competente; dichiarazione di sintesi; misure di monitoraggio) deve sempre essere effettuata sui siti web delle autorità interessate.
La lettera h) riscrive il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 modificando le modalità di pubblicazione:
• della notizia dell’avvenuta trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale dei progetti sottoposti a screening di VIA;
• nonché dei citati documenti progettuali.
Rispetto al testo previgente, che prevede la pubblicazione nella G.U. (per i progetti di competenza statale) o nel Bollettino Ufficiale della Regione (per i progetti di rispettiva competenza), nonché all'albo pretorio dei comuni interessati, il testo previsto dalla nuova norma prevede la pubblicazione:
• sul sito web dell’autorità competente;
• a mezzo stampa. In tal caso viene precisato che la pubblicazione deve avvenire a cura e spese del proponente.
Viene altresì stabilito che la pubblicazione avvenga:
-su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, nel caso di progetti di competenza statale;
-su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, nel caso di progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome.
Viene altresì disposto che la documentazione sia depositata su supporto informatico presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province autonome interessate. Viene ammessa la presentazione cartacea nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico.
Modifiche agli allegati (lettere l), m), n), o) e p) del comma 1)
La lettera n) modifica il punto 10), terzo trattino, dell’Allegato II (che elenca i progetti sottoposti a VIA statale) alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, eliminando l’aggettivo “extraurbane”.
La lettera p), infine, aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a screening di VIA elencate nell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
[1] "g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;".
[2] h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;]
[3] L’art.6, comma 7 del Dlgs 152 disponeva:
"7. La valutazione è inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV; qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.".
[4] 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[5] "9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.".
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