L’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari necessita della delibera comunale
I rifiuti sanitari nel DLGS 152/2006 e S.M.
di Bernardino Albertazzi
I rifiuti sanitari nel DLGS 152/2006 e S.M.
La parte quarta del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, Norme in materia ambientale (c.d. Testo Unico), entrato in vigore il giorno 29 aprile 2006, a partire dall’art. 177, reca norme in materia di “Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.
Ai sensi del primo comma dell’art. 177, 1a parte quarta del Dlgs disciplina “la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.”
La parte quarta del T.U. ha omesso di inglobare, e si è limitata a fare salve, le previgenti discipline in materia di: -discariche (Dlgs n. 36 del 2003), -inceneritori: (Dlgs n. 133 del 2005); -oli usati (Dlgs n.92 del 1995), - rifiuti portuali (Dlgs 24 giugno 2003, n. 182),-rifiuti elettrici ed elettronici: Dlgs n. 49 del 14 marzo 2014, -veicoli fuori uso (Dlgs 24 giugno 2003, n. 209), -rifiuti sanitari : DPR 254 del 15 luglio 2003, -rifiuti contenenti amianto (D.M. 29 luglio 2004, n. 248), -Utilizzo dei fanghi in agricoltura: (Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99).
Dispone infatti l'art.“Art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto: “1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:..b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;”.
Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" è entrato in vigore in data 26 settembre 2003, avendo abrogato il previgente D.M. 26 giugno 2000, n. 219[1]. I rifiuti disciplinati dal DPR , e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi; b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
I rifiuti sanitari assimilati agli urbani nel D.P.R. 254/2003
Il DPR 254/2003 ha posto in essere la disciplina dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, che vengono definiti dall’art. 2 del decreto, nella sua lettera g) come: “i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d)(rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, n.d.s.) del presente articolo,assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) [2], del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura; 5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso; 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; 7) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni; 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;”.
Si è molto discusso in dottrina se l’elencazione di cui sopra sia autosufficiente, e cioè configuri un’assimilazione “ope legis” che prescinda dal concreto inserimento di quelle tipologie di rifiuti sanitari nel Regolamento comunale di assimilazione, o se, al contrario, tale inserimento nel Regolamento comunale di assimilazione risulti comunque necessario.
A nostro sommesso avviso l’interpretazione preferibile e più corretta del disposto in base al quale sono “g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani”, è quella secondo cui la piena assimilazione “ope legis” del rifiuto speciale sanitario all’urbano passa comunque attraverso l’ordinaria procedura di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani prevista dagli articoli 7 (comma 2, lett. b)[3], 21, comma 2, lettera g) e 18, comma 2, lettera d) del Dlgs 22/97 e S.M., e cioè necessita dell’inserimento della menzionata categoria di rifiuti sanitari all’interno del regolamento comunale di cui all’art.21 (e comunque di una delibera comunale di assimilazione).
Tale interpretazione sembra confermata anche dal dato testuale dell’art. 2 del Regolamento che, nella sua lettera g), punto 3) inserisce tra i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: “vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
La lettura esposta sembra preferibile rispetto a quella di un attento studioso[4] che sostiene che: “il rifiuto sanitario infetto, una volta sterilizzato, ex art. 7, è assimilato, ex lege (recte: da regolamento) al rifiuto urbano e ne segue la disciplina, con le specificazioni poste dall'art. 9, commi 1-3, a condizione che sia smaltito in impianti di incenerimento per urbani;”.
Sotto tale profilo si può infatti obiettare che il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”, in quanto applicativo dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 : 1) non è un atto avente forza e valore di legge, 2) non è affatto una norma “autonoma” in quanto è invece sottoposta a tutti i principi fondamentali posti in essere dalle norme in materia di rifiuti (allora il Dlgs 22/97, oggi il Dlgs 152/2006 e s.m.), 3) è una norma diretta a disciplinare, come espressamente contemplato dall’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 “le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese”. Non ritengo, sotto tale ultimo profilo, che si possa affermare che la (presunta) modificazione della struttura dell’istituto dell’assimilazione, in relazione ai soli rifiuti sanitari, da parte del DPR 254, possa in alcun modo rientrare nelle “modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari”.
Si ricorderà che, per quanto attiene alla disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Dlgs n. 152 del 2006 non ha introdotto modifiche rispetto all’abrogato Dlgs 22 del 1997, in merito alla struttura dell’assimilazione, che rimane individuata nel modo seguente: 1-enunciazione di legge dell’esistenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani 2- decreto ministeriale sui criteri di assimilazione; 3- concreta individuazione nel Regolamento comunale delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati. La struttura giuridica dell’istituto dell’assimilazione deve ritenersi, per la sua enorme rilevanza (in quanto incide non solo sulla classificazione dei rifiuti, ma anche sull’estensione della privativa comunale e, conseguentemente, anche sulla tassa comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti), un principio fondamentale delle norme sulla gestione dei rifiuti. Il Dlgs n. 152 del 2006 non contempla alcuna eccezione, rispetto alla regola sopra evidenziata, relativa all’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari speciali. Dunque, a rigore, l’elencazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del DPR, nell’ambito della struttura normativa finalizzata all’assimilazione, tiene il posto del decreto ministeriale sui criteri di assimilazione, fermo restando che, ai fini di un’assimilazione “piena” e “ope legis”, sarà ulteriormente necessario l’inserimento delle categorie dei rifiuti, che si vuole assimilare, all’interno del Regolamento del Comune territorialmente competente. Vorrei inoltre ricordare che sia la giurisprudenza della Cassazione che quella di legittimità concordano nell’affermare che: “In ordine ai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, …il regolamento comunale relativo alla Tarsu debba contenere non solo le caratteristiche qualitative dei rifiuti considerati assimilati, ma anche i criteri quantitativi, per poter essere ritenuto valido.” Dunque, anche per irifiuti sanitari speciali assimilati agli urbani l’inserimento nel Regolamento del Comune è necessario perché, solo in tale sede, può essere fissato anche il limite quantitativo, che l’art. 2 del DPR 254 non contempla[5] e che la giurisprudenza ritiene necessario.
L'assimilazione dei rifiuti sanitari nella giurisprudenza
Nel senso della tesi da noi sostenuta[6] si è recentemente espresso il TAR Puglia (LE), Sez. I n. 351 del 1 marzo 2018. Nel caso di specie i ricorrenti contestavano al Comune di Taranto di aver ricompreso nella Delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani anche talune tipologie di rifiuti sanitari, fissando anche i valori-soglia dell’assimilazione[7]. Il TAR ha affermato: “…quanto alla contestazione inerente la ricomprensione, nell’assimilazione, dei rifiuti sanitari, basti rilevare che l’art.2 lett.g) del comma 1 del DPR 254/2002 prevede espressamente che alcuni rifiuti sanitari siano assimilati ai rifiuti urbani.
Il D.P.R. n. 254/2003 all'art. 2 - definisce i rifiuti sanitari distinguendone varie tipologie,…
All'art. 2 comma 1 lett. g) viene precisato che sono rifiuti sanitari assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti pericolosi, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:.
Si tratta di una vera e propria assimilazione ope legis, voluta dallo stesso legislatore e tuttora vigente su precisa disposizione dell'art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006, che ha fatto salvo l'intero D.P.R. n. 254/2003.”
Dunque il TAR fa riferimento, nella sentenza, ad una “assimilazione ope legis” che, però, non prescinde affatto dal concreto inserimento dell’elenco dei rifiuti sanitari assimilati nel Regolamento o comunque nella Delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani[8], la quale risulta non solo pienamente legittima, ma anche necessaria.
Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dopo la sterilizzazione
Ci soffermeremo ora sulla categoria dei “rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani” (di cui alla lett. g dell’art. 2) ed in particolare sulla disciplina di cui al suo punto 8, che ora dispone: “8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.” Lo si confronti con il testo dell’omologo punto dell’abrogato DM 219/2000 in base al quale: “8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati al procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l) , a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”.
Non v’è dubbio che si tratta di uno dei punti in cui il DPR ha innovato maggiormente rispetto alla disciplina previgente. La disposizione di cui all’art. 2, lett. g) n. 8 è meritevole di commento, in quanto definisce le condizioni per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione. La categoria di rifiuti sanitari sub 8), nella disciplina previgente, per poter rientrare in quella degli assimilati agli urbani doveva rispondere ai seguenti requisiti contestualmente: 1) che si trattasse di rifiuti sanitari a solo rischio infettivo;
2) che fosse stata assoggettata a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lett. l). Dovevano inoltre sussistere alternativamente i seguenti requisiti:
a) essere in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23[9] del decreto “Ronchi”, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure
b) essere intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3[10], del dlgs 22/97 e S.M.;
Le condizioni alternative sub a) e sub b) erano perlomeno bizzarre, in quanto:
la prima subordinava l’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati all’esistenza di un impianto di incenerimento per rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale in cui sono stati prodotti e dunque richiedeva l’attivazione di tali impianti ai fini dell’assimilazione in tutti gli A.T.O. che ne erano sprovvisti; la seconda subordinava l’ assimilazione ad una procedura d’intesa tra il Presidente della Regione interessata ed i Ministri della sanità e dell’ambiente, intesa peraltro mai proceduralizzata.
Si può osservare che anche nella nuova disciplina dell’assimilazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), il DPR fa riferimento non alla tipologia del rifiuto in sè e cioè alle caratteristiche fisiche o chimiche o di pericolosità dello stesso, bensì ad una condizione che è del tutto estranea alla natura del rifiuto e che ha invece a che fare con la sua destinazione finale in un impianto di smaltimento: “che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
Dunque non solo la destinazione finale del rifiuto sterilizzato deve essere un impianto di incenerimento, ma tale impianto deve essere “per rifiuti urbani”, con esclusione di quelli destinati all’incenerimento di rifiuti speciali.
Se la destinazione finale del rifiuto sterilizzato deve essere un impianto di incenerimento “per rifiuti urbani” sembra ovvia (stante la natura urbana dello "sterilizzato"), non è invece chiaro perché, poi, nel disposto di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), si dichiara che: “1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;”.
Ci si può legittimamente chiedere perché non si intenda riconoscere l’assimilazione del rifiuto sterilizzato smaltito in impianto di incenerimento “per rifiuti speciali”.
Ai sensi dell’articolo 11, i rifiuti sanitari sterilizzati: “a) possono essere avviati in impianti di produzione di Cdr o direttamente utilizzati come mezzo perprodurre energia; b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503[11], e s.m., possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani; c) qualora nella Regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di Cdr, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L’autorizzazione del Presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.” Dunque il produttore della menzionata tipologia di rifiuti sanitari ha, ai sensi del DPR 254, tre opzioni di gestione : 1) invio "in impianti di produzione del CDR", per la successiva valorizzazione di quest'ultimo ovvero al "diretto utilizzo per produrre energia"; 2) conferimento in impianti di incenerimento per urbani o speciali (a parità di condizioni economiche), 3) conferimento in discarica, ricorrendone i presupposti specificati, secondo le norme del rifiuto urbano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c).
Sul disposto di cui al punto 1) si osserva che esso deve essere letto in combinazione con il comma 4 dell’art. 9, che detta: “4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (Cdr) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice Cer 19 12 10.” Dal chiaro tenore delle norme discende che i rifiuti sanitari sterilizzati che sono avviati: -in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (Cdr) od -in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, non possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani. Si tratta dunque di rifiuti speciali (sterilizzati), con codice CER 19 12 10. Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone poi che:
“In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”.
Il richiamato articolo 5, comma 5, del Dlgs 22/97, recante il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, è stato abrogato e sostituito dal comma terzo dell’art.182 “Smaltimento dei rifiuti” del Dlgs 152/2006 e s.m.., ai sensi del quale “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”
Sul disposto di cui al punto 2) si osserva che il rifiuto disciplinato è un assimilato all’urbano (se ne è stata disposta l’assimilazione nel Regolamento Comunale), il cui codice CER è 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati).
Sul disposto di cui al punto 3) si osserva che, ai fini del conferimento in discarica dei rifiuti sanitari sterilizzati, la competenza ad assumere il provvedimento autorizzatorio è esclusivamente regionale. Il rifiuto in oggetto è assimilato all’urbano(se ne è stata disposta l’assimilazione nel Regolamento Comunale).
[1] Sul quale mi permetto di rimandare al mio, scritto a quattro mani con la dottssa Loredana Musmeci “LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI”, Il Sole 24 Ore, 2002.
[2] Che dettava: “I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d)... (che a sua volta disponeva: “2. Sono inoltre di competenza dello Stato: d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;”).
[3] Che disponeva: “Art. 7 – Classificazione. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g);.”
Le norme richiamate sono state abrogate e sostituite in maniera del tutto analoga dal Dlgs 152/2006 e s.m.. Non si comprende perché il Ministero dell’Ambiente non si curi minimamente di aggiornare le norme regolamentari e tecniche dopo che le norme di legge che costituiscono il loro presupposto sono state abrogate e modificate.
[4] P. Giampietro, in op.cit..
[5] Su tale rilevante problematica mi permetto di rinviare al mio “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI IL TAR CONFERMA: SE NON C’E’IL LIMITE QUANTITATIVO IL REGOLAMENTO COMUNALE E’ ILLEGITTIMO E LA TARI NON E’ DOVUTA”, pubblicato su questo stesso giornale.
[6] Vedi Bernardino Albertazzi “La nuova gestione dei rifiuti sanitari: Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, Parte I,” in RS N.6-2003, ed.CIPA.
[7] Ponendo in essere il percorso che abbiamo ritenuto l’unico giuridicamente corretto, su cui vedi supra.
[8] A differenza di quanto sostenuto dall’autorevole commentatore cit.
[9] Che un’erronea interpretazione dell’art. 23 del dlgs 22/97, purtroppo avallata da molte Pubbliche Amministrazioni, palesemente contrastante con la normativa comunitaria, sembra far coincidere con le singole province, omettendo così qualunque distinzione tra attività di recupero e attività di smaltimento che è invece il fondamento della direttiva quadro comunitaria in materia di rifiuti.
[10] Che disponeva: “Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’ambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni”.
[11] Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari. La norma è stata abrogata e sostituita dal Titolo V del Dlgs 152/2006 e s.m..
Bernardino Albertazzi:
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